Ci giungono in questi giorni numerose segnalazioni di prassi e comunicazioni istituzionali in cui si invitano cittadini e operatori ad aderire a procedure mediche derogando, a volte in modo anche grave, alle norme che regolano il delicato rapporto medico-paziente.
Molte persone ci esprimono il giusto timore che lo zelo di alcuni funzionari e politici possa esercitarsi a detrimento del rispetto dovuto agli individui e della credibilità delle autorità pubbliche o, peggio, violando le leggi vigenti.
Il team di Resistenza Attiva è convinto che nessuna emergenza possa minacciare lo Stato di diritto, il quale è anzi il presidio per affrontare ogni emergenza pubblica in modo bilanciato ed efficace.
Iniziamo perciò da oggi a pubblicare i casi segnalati con un breve commento. Rivolgiamo ai Soci e ai lettori l’invito a contattarci nei casi dubbi e a resistere attivamente con gli strumenti della legge, per la tutela di sé e dei diritti di tutti.
Questo è il testo del modulo sul Consenso informato distribuito, nelle scuole elementari della regione Umbria, che i bambini hanno portato a casa e che prevede sia reso alle maestre compilato e firmato ma…
In aggiunta la Legge 28 marzo 2001, n. 145 riguardo al Consenso informato, ci dice che:
“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve precedentemente una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi.”
Capitolo II – Consenso
Articolo 5 – Regola generale
- Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
- Questa persona riceve precedentemente una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
- La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso
- Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
- Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
- Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
- La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
- Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.
- L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.
Mentre nella nostra Costituzione, l’Art.32 ci dice che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della colletti- vita`, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”